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Che cosa è il Commercio Internazionale di Emissioni?
Il Commercio Internazionale di Emissioni comprende le operazioni di acquisto-vendita di crediti, ERUs e CERs, tra paesi in via di sviluppo e/o industrializzazione per adempiere agli obblighi previsti dal Protocollo di Kyoto che mira a ridurre le emissioni mediante la commercializzazione di crediti di emissioni tra i Paesi in eccedenza e quelli in deficit.
Quale è l’obiettivo dello schema dei diritti di emissione?
Lo schema EU-ETS (European Union Emission Trading), ha per obiettivo quello di aiutare gli Stati membri dell'UE ad adempiere ai loro obblighi di limitazione o riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in una maniera redditizia. Il fatto che le imprese che partecipano allo schema possano comprare o vendere diritti di emissione permette di ridurre le emissioni al minimo costo.
Lo schema EU-ETS è la pietra miliare della strategia di lotta contro il cambiamento climatico dell'UE. È il primo regime internazionale di commercio di diritti di emissioni di CO2 al mondo, e dall’inizio del 2008 si applica non solo ai 27 Stati membri dell'Unione ma anche a Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Attualmente sono comprese nel regime più di 10 000 impianti dei settori energetici ed industriale che sono responsabili, nel loro insieme, di circa la metà delle emissioni di CO2 e del 40% delle emissioni totali di gas ad effetto serra dell'UE. Si sta inoltre discutendo di includere il settore dell'aviazione nel sistema a partire dal 2011 o dal 2012.
Come funziona il commercio dei diritti di emissione?
L’Emissions-Trading Scheme (ETS), varato dall’Unione Europea, ha introdotto la compravendita di “crediti di emissioni”, come se fossero azioni regolarmente scambiate in Borsa. Ha cercato, cioè, di rendere proficuo economicamente il controllo della CO2. In pratica, i Governi nazionali, sotto la supervisione della Commissione europea, stabiliscono un tetto alle emissioni di ogni singola azienda, rilasciando gratuitamente un numero equivalente di “allowances”. Più un’azienda resta sotto il limite e più crediti può rivendere alle altre compagnie non in grado di restare entro i livelli prescritti. Si tratta di un sistema “cap-and-trade”, dove per “cap” s’intende un limite posto alle emissioni di CO2, e per “trade” il commercio.
Da quanto tempo è in funzione lo schema EU-ETS?
Lo schema EU-ETS è partito il 1 di gennaio del 2005. Il primo periodo di commercio aveva durata di tre anni, rappresentando una preparazione al secondo periodo di commercio, di importanza cruciale. Il secondo periodo è partito dal 1 di gennaio del 2008 ed ha cinque anni di durata, fino alla fine del 2012 (2008-2012). L'importanza di questo secondo periodo sta nel fatto che coincide con il periodo di compromesso del Protocollo di Kyoto, durante il quale l'UE ed altri paesi industrializzati devono adempiere i propri obiettivi di limitazione o riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Per questo secondo periodo di commercio, i limiti massimi stabiliti dalla Commissione rispetto alle emissioni nazionali dei settori compresi nell’ EU-ETS si situano in un livello medio inferiore del 6,5% rispetto alle emissioni del 2005, tutto con il fine di garantire che la Comunità Europea nel suo insieme ed ognuno degli Stati membri adempiano gli obblighi di Kyoto concordati.
Quali sono stati fino ad ora i principali insegnamenti dell'esperienza acquisita nel triennio di prova (2005-2007?
Lo schema EU-ETS è servito per dare un prezzo (segnale) al carbonio (CO2) e ha dimostrato che il commercio dei diritti di emissioni di gas ad effetto serra funziona. Nel primo periodo si è riusciti a stabilire il libero commercio di diritti di emissione in tutta l'UE, creando la struttura necessaria e sviluppando un mercato dinamico del carbonio. I benefici della prima fase da un punto di vista ambientale forse sono stati un po’ ridotti a causa del fatto che in alcuni Stati membri ed in alcuni settori sono stai assegnati troppi diritti di emissione. Quando la pubblicazione dei dati sulle emissioni verificate del 2005 evidenziò che si era assegnato un eccesso di diritti, il mercato reagì riducendo il prezzo di mercato dei diritti di emissione. La pubblicazione dei dati su emissioni verificate, ha permesso alla Commissione di fissare il limite massimo dei diritti di emissione nazionali per la seconda fase ad un livello che producesse riduzioni reali di emissioni.
Ci si è pertanto resi conto di come fosse necessario conoscere il valore reale delle emissioni di CO2 da parte delle aziende soggette allo schema ETS, in modo da poter effettivamente costruire un CAP tale da rendere il mercato corto, rendendo pertanto la singola unità di emissione più cara rispetto lo switch tecnologico. Inoltre sul metodo di allocazione (da Europa a Stato Membro a Settore e a impianto) è stato oggetto di diverse critiche in particolar modo per probabili distorsioni di concorrenza a livello UE e mondiale.
I due primi periodi di commercio infatti hanno evidenziato che le grandi differenze esistenti tra i metodi nazionali di assegnazione di diritti di emissione agli impianti costituiscono una minaccia per la concorrenza leale nel mercato interno. Si richiede quindi una maggiore armonizzazione, chiarezza e precisione nell'ambito di applicazione dello schema, dell'accesso ai crediti per progetti di riduzione di emissioni dell'UE, delle condizioni per stabilire collegamenti con altri schemi di commercio di diritti di emissione e dei requisiti in materia di verifica e notificazione.
Il mercato della CO2 in Europa è unico o esistono singoli mercati nazionali?
Lo Schema di Commercio di Diritti di Emissione è unico per tanto le imprese italiane possono comprare e vendere diritti in qualunque paese dell'UE.
Che cosa devo fare per potere operare nel mercato della CO2?
Il mercato è aperto a tutti e non solo ai soggetti obbligati. Per poter operare è necessario avere un conto su un registro nazionale, in Italia ISPRA ex APAT (Registro Nazionale di Diritti di Emissione) www.greta.sinanet.apat.it. Una volta ottenuto il conto di registro è possibile realizzare operazioni di acquisto e vendita nel mercato di diritti di emissione di CO2.
Quale è il processo di acquisto e di vendita?
Il mercato di emissioni di CO2 ha diverse modalità per la gestione delle attività di acquisto e di vendita dei diritti di CO2:
- Si possono realizzare operazioni bilaterali tra un’impresa e un’altra se entrambe raggiungono un accordo di compra-vendita, assumendo il rischio di credito dell’operazione.
- Ci si può rivolgere a un Broker che farà un’offerta per l’acquisto e la vendita dei diritti.
- SI può operare attraverso SENDECO2, la Borsa Italiana dei diritti di emissione di CO2. Si avrà così accesso a un mercato totalmente trasparente e sicuro e si potrà sempre vedere il prezzo di mercato, potendo ottenere informazioni attraverso il sito-web o direttamente con SENDECO2 (e-mail: infoi@sendeco2.com, Tel: 02 91988938/39). In questa forma si potrà decidere quando e come vendere, dato che si è proprietari dei propri diritti fino al momento dell’effettiva chiusura dell’operazione.
C’è un prezzo di acquisto e di vendita ?
No. Esiste solo un prezzo di mercato con una variabilità costante che deriva dalla offerte di acquisto e di vendita che sono presenti sulla Borsa del CO2 e da altri fattori macroeconomici.
Come si comporta il prezzo del mercato di CO2? E quali aspetti influiscono sulla determinazione del prezzo?
È possibile verificare l’evoluzione del prezzo nel nostro grafico che riporta in dettaglio l’andamento dei prezzi da quando è iniziato il mercato delle CO2. La date storiche del prezzo sono:
- 2 gennaio 2005. Inizio del mercato: 7 € al Diritto.
- 19 aprile 2006: 30,5 € al Diritto.
- 29 dicembre 2006. Chiusura dell’anno: Valore del Diritto a 6,55 €
- 2 gennaio 2007: 5,85 € al Diritto.
- 23 novembre 2007: 0,06 € al Diritto.
Come si vede il prezzo del diritto di emissione di CO2 è fortemente volatile: i fattori come il clima, la situazione politico – economica, le assegnazioni a livello europeo e soprattutto il numero di diritti complessivamente assegnati a livello Europeo influiscono direttamente sull’evoluzione del prezzo.
Si possono realizzare operazioni con altre imprese senza intermediari?
Sì. Esiste questa possibilità ed è valida, ma bisogna rilevare che è presente un certo rischio dovuto al fatto che non esiste un intermediario che si assuma il rischio dell’operazione e offra una controparte per ognuna delle parti, come invece fa SENDECO2, la Borsa Italiana del CO2. In alcuni casi avviene che durante la fissazione del prezzo tra il compratore e il venditore, una delle due parti modifichi la sua offerta a causa dei costanti cambiamenti che si producono nel mercato e fanno sorgere dei contrattempi per l’altra parte coinvolta.
Che previsioni ci sono per il futuro?
Nessuno conosce né può sapere che succederà nel periodo , medio o lungo termine. Ogni impresa deve decidere, in funzione delle sue necessità e prospettive che vuole fare, osservando quello che è successo fino ad ora.
Quand’ è il miglior momento per comprare o vendere?
Ricorrere più volte al mercato, tanto sia per comprare che per vendere, in funzione del prezzo del mercato in ogni momento, minimizza il rischio ed offre maggiori possibilità di ottenere benefici piuttosto che se ci si limita ad operare solamente una tantum.
Se il mio bilancio finale riflette una grande eccedenza, è meglio non vendere
perché potrebbe generare una riduzione delle mie future assegnazioni?
No. Il mercato dei diritti di CO2 ha tra i suoi fini quello di poter correggere contemporaneamente le assegnazioni che si sono avute in principio, offrendo la possibilità che le imprese si avvantaggino col commercio dei diritti per riutilizzare i benefici nel secondo periodo, tra 2008 e2012.
Cosa sono i progetti CDM e JI?
Sono due tipi di progetti tra quelli denominati “meccanismi flessibili” e che cercano di facilitare i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo a raggiungere i propri obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2. I meccanismi flessibili sono tre: il commercio internazionale di Diritti (EUA), il “meccanismo di sviluppo pulito” (CDM) e il meccanismo di “Implementazione Congiunta” (JI).
- Il Meccanismo di sviluppo pulito o Clean Develpment Mechanism (CDM): permette alle imprese che si trovano nei Paesi Sviluppati di sostenere progetti di riduzione delle emissioni di CO2 in Paesi in via di sviluppo. L’impresa che realizza il progetto riceve crediti che potranno essere utilizzati per adempiere agli obblighi di compliance.
Questo sistema permette, quindi, di ottenere CERs per l’adempimento agli obblighi a cui le aziende inserite nell’EU ETS devono provvedere e, dall’altro lato, permette ai Paesi in via di sviluppo di crescere in modo sostenibile grazie all’implementazione di “tecnologie pulite”.
I progetti iniziati dal 1° gennaio 2000 possono essere registrati come CDM e, quindi, i crediti derivanti da questi progetti potranno essere utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi durante il periodo 2008 – 2012.
- Implementazione Congiunta o Joint Implementation (JI): questo meccanismo consiste nell’implementazione di progetti per la riduzione della CO2, da parte di paesi sviluppati in paesi con un’economia in transazione. Questi Paesi beneficiano della conversione di vecchie tecnologie in tecnologie pulite. Il Paese che implementa il Progetto otterrà crediti di Emissione (ERUs) che potranno essere utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi durante il periodo 2008 – 2012.
Il Paese che finanzia il progetto otterrà ERUs a un prezzo minore di quello che costerebbe in ambito Nazionale, in quanto si tiene in considerazione anche il rischio di non completamento del progetto.
POST KYOTO
Che finalità ha la proposta attuale sul Commercio di Diritti di Emissione per il post il 2012?
La proposta ha per oggetto modificare la Direttiva con la quale si stabilì lo schema EU ETS. Quello che si chiede è consolidare, ampliare e perfezionare, per il post 2012, il funzionamento dello schema che costituisce lo strumento più importante per la riduzione delle emissioni di gas di effetto serra.
Il Consiglio Europeo nel marzo 2007, ha stabilito che la riduzione delle emissioni al 2020 all’interno della UE deve essere almeno del 20% rispetto al 1990, od eventualmente del 30% qualora anche altri paesi industrializzati assumessero degli obblighi a livello internazionale riguardo al cambiamento climatico dopo il 2012 (in particolar modo si osservano USA, China e India).
La proposta di revisione della Direttiva ricerca un equilibrio tra la necessità di efficacia economica e di uguaglianza di trattamento tra settori e Stati membri e inoltre anche di maggiore prevedibilità del prezzo del diritto per tutti i settori industriali. Una maggiore armonizzazione semplificherà lo schema e lo renderà più trasparente; questo lo renderà più attraente affinché altri paesi e regioni e vi partecipino.
Quali sono le principali modifiche proposte allo schema EU ETS per il periodo post-2012?
I principali cambiamenti sono i seguenti:
- Non vi saranno più limiti di diritti di emissione per ognuno dei 27 Stati membri ma sarà stabilito un unico limite massimo a livello Unione Europea Il limite annuale diminuirà in maniera graduale secondo una traiettoria lineare che si prolungherà oltre la fine del terzo periodo di commercio (2013 -2020).
- Aumento della percentuale di diritti assegnati in asta rispetto a quella che si assegnerà gratuitamente.
- Introduzione di norme armonizzate per l'assegnazione gratuita.
- I Paesi con un PIL pro- capite più alto daranno a quelli con un PIL più di basso una parte dei diritti di emissione che possono essere messi all’asta, con l’obiettivo di rinforzare la capacità finanziaria da investire in tecnologie ed energia pulita.
- Saranno aggiunti nello schema EU-ETS alcuni settori addizionali, (per esempio, i produttori di alluminio ed ammoniaca), e due gas in più, (l'ossido nitroso ed i perfluorocarburi).
- Gli Stati membri saranno autorizzati ad escludere dal regime gli impianti piccoli, a patto che siano sottoposti a misure equivalenti di riduzione di emissioni.
Ci saranno ancora i Piani Nazionali di Assegnazione (PNA)?
No. Il fatto che ogni singolo Stato membro decidesse in modo autonomo come allocare i propri diritti ai settori e poi ai singoli impianti è stato fortemente criticato perché era possibile che alcuni Stati portassero avanti delle decisioni protezionistiche per alcuni settori importanti, con conseguenze in termini di concorrenza internazionale.
La Commissione propone di stabilire un unico limite massimo per tutta l'Unione ed assegnare pienamente diritti sulla base di norme armonizzate. I Piani Nazionali di Assegnazione, pertanto, smetteranno di essere necessari
Come si determinerà il limite massimo per la terza fase del Protocollo di Kyoto?
La proposta fissa le norme per il calcolo del limite massimo dell'Unione.
A partire dal 2013, il numero totale di diritti deve continuare a diminuire ogni anno in maniera lineare. Il punto di partenza di quella linea discendente è la media della quantità totale di diritti (limite massimo della seconda fase) che spediscono gli Stati membri nel periodo 2008-2012, adattata per tenere in conto l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime a partire dal 2013. Il fattore lineare di riduzione della quantità annuale in relazione col limite della seconda fase è 1,74%.
Il punto di partenza per determinare il fattore lineare del 1,74% è la riduzione globale delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990, che equivale ad una riduzione del 14% paragonato al 2005.I settori compresi nello schema EU-ETS devono ottenere una riduzione più consistente perché a questi settori risulta più economico farlo. La ripartizione dello sforzo che permette di ridurre al minimo il costo globale di riduzione è come segue:
una riduzione, di qui al 2020, del 21% delle emissioni dei settori compresi nello schema EU-ETS rispetto al 2005;
una riduzione attorno al 10% rispetto al 2005 nel caso di settori non regolati dallo schema EU-ETS.
La riduzione del 21% per il 2020 implica un limite massimo nello schema EU-ETS per il 2020 di 1 720 milioni di diritti, ed un limite medio per la terza fase, 2013-2020, di circa 1 846 milioni di diritti di emissione, come una riduzione del 11% paragonata al limite massimo della seconda fase.
Tutte le cifre assolute indicate si riferiscono all'inizio dell’applicazione del regime del secondo periodo di commercio e, quindi, non tengono conto del settore dell'aviazione che si aggiungerà nello schema EU-ETS verso la fine del secondo periodo di commercio, né gli altri settori che si incorporeranno nella terza fase, (per ulteriori dettagli si veda la risposta alla domanda nº12).
Come si determinerà il limite massimo di emissione per la terza fase del Protocollo di Kyoto?
Per la terza fase è stato determinato un fattore lineare annuale di diminuzione delle emissioni dell’1,74% . Lo stesso valore verrà utilizzato per stabilire i limiti successivi anche oltre il 2020. Si renderà però necessario la verifica e la validità di tale valore in riferimento alla riduzione reale delle emissioni che per il 2050 è desiderata tra il 60 e l’ 80 % (rispetto il 1990) che corrisponderebbe a limitare l'aumento medio della temperatura mondiale a 2 ºC.
Ogni anno si fisserà un limite massimo di diritti di emissione a scala dell'UE. Questo sottrarrà flessibilità alle installazioni comprese nello schema EU-ETS?
No. Le installazioni non hanno in assoluto meno flessibilità. Le autorità competenti devono spedire i diritti che si distribuiscono prima del 28 di febbraio di ogni anno. La data limite affinché i titolari di installazioni consegnino diritti è il 30 di aprile dell'anno seguente all'anno nel quale si producono le emissioni. Quindi, i titolari ricevono i diritti corrispondenti all'anno in corso prima di dovere consegnare i diritti corrispondenti alle emissioni dell'anno anteriore. I diritti di emissione continuano ad essere validi durante tutto il periodo di commercio, e non "può accumularsi" nessun diritto che ecceda per utilizzarlo in periodi di commercio posteriori.
Il regime continuerà a basarsi su periodi di commercio, ma il terzo durerà otto anni, tra 2013 e 2020, fronte di cinque anni della seconda fase, 2008 a2012.
Nel secondo periodo di commercio, gli Stati membri hanno deciso, in generale di assegnare ogni anno la stessa quantità di diritti. La riduzione lineare che deve prodursi ogni anno a partire dal 2013 corrisponderà meglio all'evoluzione prevista delle emissioni durante il periodo in oggetto.
Quali sono i limiti massimi annuali stabiliti nello schema EU-ETS per il periodo compreso tra 2013 e 2020?
I limiti massimi annuali sono i seguenti:
| Anno |
Milioni di T. di CO2 |
| 2013 |
1.974 |
| 2014 |
1.937 |
| 2015 |
1.901 |
| 2016 |
1.865 |
| 2017 |
1.829 |
| 2018 |
1.792 |
| 2019 |
1.756 |
| 2020 |
1.720 |
Queste cifre si basano sull'ambito di applicazione dello schema EU-ETS applicabile nella seconda fase, 2008-2012, e nelle decisioni della Commissione sui Piani Nazionali di Assegnazione per la seconda fase, quello che porta ad un totale di 2 083 milioni di tonnellate dietro la decisione del Tribunale sul PNA slovacco. Queste cifre dovranno essere modificate per varie ragioni. In primo luogo, per tenere in conto l'ampliamento dell'ambito di applicazione nella seconda fase, purché gli Stati membri giustifichino e verifichino le emissioni supplementari risultante di quell'ampliamento. In secondo luogo, a causa della proposta della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione dello schema EU-ETS a partire dal terzo periodo di commercio. E, in terzo luogo, perché le cifre non tengono in conto l'inclusione dell'aviazione né le emissioni della Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Continueranno ad assegnarsi diritti di emissione di forma gratuita?
Sì, in alcuni casi, ma, in generale, molti meno di adesso.
Benché nei due primi periodi di commercio i diritti di emissione sono stati si assegnati alle installazioni di forma gratuita, la Commissione considera che l'asta dovrebbe essere il principio basilare per l'assegnazione di diritti a partire dalla terza fase perché è il sistema che meglio garantisce l'efficacia, trasparenza e semplicità del regime. Deriva dall’ osservazione che chi più inquina più deve pagare ed inoltre evita che alcuni settori ricevano gratis l’allocazione, ma poi facciano ricadere sui clienti finali il costo teorico dei diritti.
Si calcola che nel 2013, verranno messi in asta il 60 percento del numero totale di diritti di emissione, e la percentuale aumenterà negli anni seguenti.
Come si propone di assegnare i diritti che si distribuiscono in forma gratuita?
Si propone che i diritti che si assegnano in forma gratuita si distribuiscano in accordo con alcune norme a scala comunitaria che si svilupperanno più avanti per il procedimento di comitato. Quelle norme armonizzeranno totalmente l'assegnazione di diritti e, così, tutte le imprese dell'UE che svolgono attività identiche o simili saranno soggette alle stesse norme. Queste norme garantiranno per quanto possibile che l'assegnazione di diritti promuova tecnologie con poche emissioni di carbonio. Potranno, per esempio, specificare che l'assegnazione deve basarsi su alcuni parametri di riferimento, per esempio un numero dato di diritti per volume storico di produzione. Queste norme potrebbero ricompensare coloro che adottano logiche di riduzione delle emissione di gas di effetto serra, rifletterebbero meglio il principio che chi inquina paga e costituirebbero un forte incentivo a ridurre emissioni, poiché i diritti smetterebbero di assegnarsi in funzione delle emissioni storiche.
Quali impianti riceveranno diritti gratuiti e quali no, secondo la proposta attuale? Come si eviteranno gli impatti negativi sulla concorrenza?
Se si tiene in conto la capacità del settore elettrico di impattare sull'aumento del costo dei diritti di emissione, la vendita completa in asta deve essere la norma per quel settore a partire dal 2013, come per le attività di cattura ed immagazzinamento di carbonio, poiché l'incentivo, in questo caso, risiede nel fatto che per le emissioni che si immagazzinano non bisogna consegnare diritti. In altri settori, l'assegnazione gratuita di diritti continuerà a diminuire gradualmente dal 2013, fino ad arrivare ad una situazione nel 2020 in cui nessun diritto sarà gratis. Si farà un'eccezione nel caso delle installazioni di settori che si considerano esposte ad un rischio importante di "fuga di carbonio", cioè quelle per cui a causa della pressione della concorrenza internazionale insieme al costo della tonnellata di CO2 sarebbero incentivate alla delocalizzazione della produzione, che oltre ad aspetti economici locali, provocherebbe un aumento delle emissioni globali senza nessun beneficio ambientale.
La Commissione Europea si è impegnata a determinare per il 2010, rispetto ai settori sottoposti alla direttiva, quali potranno assorbire il costo dei diritti nel prezzo dei propri prodotti senza perdite significative di quote di mercato. In merito a ciò la Commissione sta studiando il costo dei diritti in relazione al costo di produzione e l'esposizione alla concorrenza internazionale. Gli impianti dei settori più “deboli” riceveranno fino al 100 % dei diritti di forma gratuita.
Inoltre, per scongiurare , il rischio di “fuga di carbonio”, si stanno valutando accordi internazionali che garantiscano costi paragonabili con i competitor di altre parti del mondo senza impegno di riduzione delle emissioni. Quindi, da qui al 2011, la Commissione studierà attentamente la situazione delle industrie grandi consumatrici di energia ed il rischio di “fuga di carbonio”, alla luce dei risultati delle negoziazioni internazionali. Questa relazione sarà accompagnata da proposte che si considerino adeguate, ad esempio il mantenimento o adattamento della percentuale di diritti assegnati di forma gratuita agli impianti industriali specialmente esposte alla concorrenza internazionale o l’implementazione di un sistema efficace di compensazione del carbonio per neutralizzare qualunque effetto distorsivo delle importazioni.
Chi organizzerà le aste e come si porteranno a termine?
Le aste saranno portate a termine dagli Stati membri. La distribuzione dei diritti di asta agli Stati membri diventerà in larga misura funzione delle emissioni storiche, ma parte di questi diritti si ridistribuirà dagli Stati membri più ricchi a quelli più poveri, per tenere in considerazione, i livelli più bassi di PIL pro capite e le maggiori prospettive di crescita e di emissioni e per rinforzare la loro capacità finanziaria di investire in tecnologie rispettose del clima.
Le aste dovranno attenersi alle norme del mercato comune UE e pertanto saranno aperte a qualunque compratore potenziale in condizioni non discriminatorie. Si sta pertanto lavorando ad un Comitato che stabilisca le condizioni adeguate per garantire aste efficaci e coordinate senza perturbazioni per il mercato dei diritti di emissione.
Quali settori e quali gas sono regolati nella nuova proposta?
Lo schema EU-ETS è applicabile a molti impianti che realizzano una serie di attività concrete. Ad esempio regola, al di sopra di certe soglie di capacità, le centrali elettriche ed altre installazioni di combustione, le raffinerie di idrocarburi, le cokerie, gli impianti di produzione di ferro ed acciaio e le fabbriche di cemento, vetro, calce, mattoni, ceramica, carta e cartone.
Fino ad ora, lo schema EU-ETS si è riferito unicamente alle emissioni di diossido di carbonio. La Commissione propone di includere altri settori e gas ad effetto serra nell'annesso 1 della Direttiva, con la quale si amplierà l'ambito di applicazione dello schema EU-ETS. Si aggiungeranno le emissioni di CO2 delle industrie petrolchimiche, dell'ammoniaca e dell'alluminio, come le emissioni di N2O della produzione di acido nitrico, acido adipico ed acido glioxílico, e quelle di perfluorocarburi del settore dell'alluminio. Si darà anche capacità alla cattura, al trasporto e l'immagazzinamento geologico di tutte le emissioni di gas ad effetto serra.
Le installazioni piccole rimangono escluse dello schema EU-ETS?
Attualmente, lo schema EU-ETS abbraccia un gran numero di installazioni che emettono relativamente poche quantità di CO2, e si sono posti dubbi in merito al rendimento della loro inclusione nel regime. La Commissione propone, pertanto di autorizzare gli Stati membri ad escludere quelle installazioni dallo schema EU-ETS se si verificano una serie di condizioni: che abbiano una potenza termico nominale inferiore a 25 MW ed alcune emissioni notificate inferiori a 10 000 tonnellate equivalenti di CO2 in ognuno dei tre anni anteriori all'anno del sollecito. Si calcola che potrebbero escludersi del regime in virtù di quelle disposizioni circa 4 200 installazioni, responsabili nel loro insieme di circa lo 0,7% delle emissioni totali comprese nello schema EU-ETS.
Quale sarà l'impatto dei nuovi settori e dei nuovi gas sul limite totale?
Secondo le stime, l'ampliazione proposta dell'ambito di applicazione, insieme alla possibilità che hanno gli Stati membri di escludere le piccole installazioni, condurrà approssimativamente ad un aumento netto del 6 percento della copertura del regime, che corrisponde ad un massimo compreso tra 120 e 130 milioni di tonnellate equivalenti di CO2, rispetto al periodo di commercio attuale, 2008 -2012.
Come si assegneranno i diritti di emissione ai nuovi settori e gas?
La Commissione propone che si assegnino per mezzo di norme comuni a tutta l'Unione Europea, come succede già con altri settori industriali compresi.
Quanti crediti di emissione provenienti da paesi terzi si assegneranno?
In conformità con lo schema EU-ETS , gli Stati membri possono permettere ai titolari delle installazioni del loro territorio l'utilizzo di crediti generati per progetti di risparmio di emissioni realizzate in paesi terzi per coprire le loro emissioni come se fossero dentro lo schema EU-ETS. Quei progetti devono ufficialmente essere riconosciuti per il meccanismo dei CDM, del Protocollo di Kyoto (che regola i progetti realizzati in paesi con un obiettivo di riduzione di emissioni in conformità col stesso) o il meccanismo JI (per progetti realizzati in paesi in via di sviluppo). I crediti di progetti CDM sono conosciuti come Unità di Riduzione di Emissioni (URE), mentre i crediti derivanti da progetti JI si denominano Riduzioni Certificate di Emissioni (RCE).
La proposta stabilisce due scenari per l'uso di tali crediti tra il 2013 e il 2020. Il primo riflette unicamente il compromesso indipendente dell'UE di ridurre almeno le sue emissioni del 20% da qui al 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il secondo incrementa questa riduzione nel contesto di un accordo soddisfacente a scala mondiale per lottare contro il cambiamento climatico dopo 2012.
Considerando una riduzione delle emissioni del 20 %, cioè prima dell’eventuale accordo mondiale soddisfacente, i titolari dei crediti potranno impiegare anche oltre il 2012 i crediti ancora sul loro conto e non utilizzati. Siccome il limite appare abbastanza generoso, è probabile che i titolari possano utilizzare questi crediti per coprire più di 1/3 delle proprie emissioni dal 2013 al 2020.
Inoltre saranno utilizzati solo quei crediti che sono universalmente accettati all’interno dello schema EU ETS: in questo modo il mercato dei crediti dei progetti CDM e JI non si dividerà e vi sarà maggiore armonizzazione.
Per una maggiore flessibilità si prevede che i crediti derivanti da nuovi progetti di efficienza energetica o da energia da fonte rinnovabile che promuovono un sviluppo sostenibile si potranno utilizzare quando ci sia un accordo con i Paesi terzi e quando non aumentino il numero totale di crediti disponibili. Inoltre si permetterà di ottenere ERU per progetti iniziati dopo il 2013 anche in Paesi in via di sviluppo senza necessità di accordo con quei Paesi. Ancora un volta si segnala che saranno accettati solo i crediti accettati da tutti gli Stati Membri.
Qualora si raggiungesse un accordo internazionale soddisfacente e una riduzione stringente delle emissioni, si potrebbe considerare un aumento dell’utilizzo dei crediti dei progetti CDM e JI fino alla metà dello sforzo di riduzione addizionale. Questo significa che posto un obiettivo di riduzione annuale di 200 M ton, se all’interno di un accordo internazionale, si avrebbe un limite applicabile per l’ utilizzo di crediti dei progetti CDM e JI pari a 100 M ton.
Si accetterebbero solo crediti ulteriori ai rimanenti del periodo 2008-2012 se corrispondessero a progetti di paesi terzi inclusi nell'accordo internazionale o a tipi di progetti supplementari approvati dalla Commissione. La Commissione adotterà misure per l'utilizzo di tipi ulteriori di crediti di progetti e/o l'utilizzo per i titolari di altri meccanismi stabiliti nella schema dell'accordo internazionale, qualora ve ne fossero. I crediti addizionale andrebbero ad abbassare l’obiettivo di riduzione dell'UE.
Perché si limiterà l'utilizzo per le imprese di crediti CDM/JI prima della firma di un accordo internazionale?
Prima della firma di un accordo internazionale soddisfacente, un maggiore utilizzo di crediti CDM/JI dopo il 2012 ridurrebbe gli incentivi affinché le imprese investano in tecnologie efficienti e pertanto potrebbe minare il conseguimento delle riduzioni di emissioni interne necessarie per raggiungere gli obiettivi di riduzione di emissioni e di energie rinnovabili per il 2020.
Si potranno usare crediti provenienti da "carbon sink", come i boschi?
No. La Commissione ha analizzato la possibilità di concedere crediti per determinati tipi di progetti relativi all'uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) che assorbono carbonio dell'atmosfera ed è giunta alla conclusione che si andrebbe a minacciare l’integrità dello schema EU-ETS.
I progetti LULUCF non possono generare riduzioni permanenti di emissioni. Infatti esiste incertezza in merito alla durata dell’assorbimento di carbonio ed esistono anche probabili fughe" di emissioni.
Il carattere temporaneo e reversibile delle attività considerate fa inoltre presupporre rischi considerabili in un regime di commercio tra imprese ed impiccherebbe problemi significativi di responsabilità per gli Stati membri.
L’includere progetti LULUCF nello schema EU-ETS richiederebbe chiarezza e regolamentazione almeno pari a quelle esistenti nel caso delle emissioni degli impianti inseriti nello schema. Questo costo pare comunque già ridurre l'attrattiva degli stessi nello schema.
La semplicità, la trasparenza e la prevedibilità dello schema EU-ETS sarebbero sensibilmente ridotte. Inoltre, l'introduzione nel regime di tale quantità di crediti potenziali debiliterebbe il funzionamento del mercato del carbonio, e ne limiterebbero il suo utilizzo, per cui i possibili potenziali benefici risulterebbero marginali.
La Commissione considera che il problema della deforestazione mondiale potrebbe risolversi meglio attraverso altri strumenti. Per esempio, l'utilizzo di una parte delle entrate provenienti dall'asta di diritti dello schema EU-ETS potrebbe generare flussi di investimento supplementari in attività LULUCF dentro e fuori l’ UE e offrire un modello di ampliamento per il futuro.
Esistono altri crediti, oltre a quelli menzionati, che potrebbero utilizzarsi nello schema EU-ETS riveduto?
Sì. La Commissione propone che i progetti di riduzione di emissioni di gas ad effetto serra degli Stati membri dell’UE non comprese nello schema EU-ETS possano dare luogo alla spedizione di crediti. Quei "crediti nazionali di compensazione" dovrebbero gestirsi sistematicamente come disposizioni comuni in tutta l’UE stabilite dalla Commissione, affinché possano negoziarsi nell'insieme del regime. Queste disposizioni si adotteranno solo quando si tratta di progetti che non si possano portare a termine nella cornice dello schema EU-ETS. Con esse si cercherà di garantire che i crediti nazionali non diano luogo a doppia contabilità delle riduzioni di emissioni o ostacolino la riduzione di emissioni non comprese nello schema EU-ETS con altre misure politiche, e si basino su norme semplici e di facile gestione.
La revisione colpirà Il banking nella terza fase di diritti della seconda?
No. La Direttiva prevede Il banking di diritti della seconda fase nella terza. Questo significa che ogni diritto non consegnato o ritirato nel secondo periodo di commercio può usarsi tale quale nella terza fase. Dal punto di vista tecnico, il banking si realizzerà sostituendo i diritti della seconda fase per diritti della terza fase. I diritti della terza fase assegnati come conseguenza del banking si aggiungeranno al limite della terza fase deciso nella revisione. La Commissione non ha proposto nessun cambiamento di questa disposizione.
Quali saranno le ripercussioni dei cambiamenti sui prezzi dell'elettricità?
La riduzione della quantità di diritti assegnati in tutta l'Unione nel terzo periodo di commercio aumenterà la scarsità di diritti nel mercato e, quindi, il loro prezzo potrà aumentare. Ci si aspetta un aumento equivalente del prezzo dell'elettricità, ma, tenendo in conto il prezzo attuale del carbonio, l'aumento dovrebbe limitarsi ad un 10%-15% di qui al 2020, rispetto ad una situazione senza cambiamenti. Altri fattori, come i prezzi del petrolio ed il gas, possono avere un impatto molto maggiore.
Il fatto che i produttori di elettricità non ricevano più diritti gratuiti non deve avere un'influenza significativa sui prezzi dell'elettricità, poiché i produttori possono rimbalzare sui suoi clienti una parte importante dei costi dei diritti, indipendentemente dal fatto che ricevano diritti gratuiti o meno. L'impatto più importante dell'eliminazione dell'assegnazione gratuita di diritti ai produttori di elettricità è che smetteranno di ricevere benefici immeritati.
Potrebbe succedere che la bolletta delle famiglie non aumenti: dipenderà dal modo in cui le misure di efficienza energetica applicabili alle abitazioni permetteranno di raggiungere l'obiettivo di risparmio del 20 percento.
Esiste qualche garanzia che il prezzo dei diritti non crolli durante il terzo periodo di commercio?
Non può garantirsi nessun livello di prezzi in un mercato libero, ma la proposta pretende di stabilire alcune condizioni di acquisto il più prevedibile possibile e minimizzare l'instabilità dovuta ai cambiamenti nello schema EU-ETS. La notevole discesa del prezzo dei diritti durante il primo periodo di commercio si dovette all'assegnazione di un eccesso di diritti che non potevano essere accumulati e utilizzati durante il secondo periodo di commercio. A partire dal secondo periodo, gli Stati membri sono obbligati a permettere l'accumulazione di diritti per il periodo seguente e, quindi, la chiusura di un periodo di commercio non dovrebbe avere nessun impatto sui prezzi.
Si sono previsti disposizioni per lo stabilimento di vincoli tra lo schema EU-ETS ed altri regimi di commercio di diritti di emissione?
Sì. Uno dei mezzi più importanti per ridurre emissioni in una maniera più redditizia consiste nell’ ampliare e sviluppare ancora più il mercato mondiale del carbonio. La Commissione considera lo schema EU-ETS un elemento chiave per lo sviluppo di una rete internazionale di commercio di diritti di emissione. Lo stabilimento di vincoli tra lo schema EU-ETS ed altri regimi di commercio nazionali e regionali con fissaggio previo di alcuni limiti massimi può creare un mercato mondiale più grande che può permettere di ridurre il costo globale della riduzione delle emissioni di gas di effetto serra. Così la maggiore liquidità e la minore instabilità dei prezzi che potrebbe ottenersi migliorerebbero il funzionamento dei mercati di diritti di emissione. Ciò potrebbe dare luogo ad una rete internazionale di commercio in cui i partecipanti, comprese le entità dotate di personalità giuridica, potrebbero comprare diritti di emissione per realizzare gli obiettivi di riduzione loro corrispondenti.
Benché il Direttivo vigente permetta di stabilire vincoli tra lo schema EU-ETS ed altri paesi industrializzati che abbiano ratificato il Protocollo di Kyoto, la Commissione propone di ampliare quella possibilità per dare capacità a qualunque paese o entità amministrativa (per esempio, un stato o gruppi di stati di un sistema federale) che abbia stabilito un regime di commercio con fissaggio previo di limiti massimi i cui elementi costitutivi non scavino l'integrità ambientale dello schema EU-ETS. Nel caso in cui in alcuni schemi si stabilisca un limite massimo di emissioni in termini assoluti, potrebbe esserci il riconoscimento mutuo tra i diritti anche con quelli dello schema EU-ETS.
Che cosa è un registro comunitario e come funziona?
I registri sono database elettronici normalizzati che permettono di tracciare ogni diritto. La Commissione Europea è obbligata a mantenere un registro, il registro comunitario CITL, che è distinto da quelli che esistono negli Stati membri anche se ogni operazione passa dal controllo del CITL. A partire dal 1 gennaio 2013 i diritti saranno gestititi direttamente dal CITL.
Ci saranno novità in merito a requisiti di misurazione, verifica e notifica?
La Commissione ha l'intenzione di adottare un nuovo regolamento che regoli la misurazione, la verifica e la notifica delle emissioni provenienti da attività sottoposte alla direttiva. In un altro regolamento, riguardante la verifica delle relazioni sulle emissioni e sull’accreditamento di nuovi verificatori, dovrebbero essere specificate le condizioni per l'accreditamento, il riconoscimento mutuo e la cancellazione dell'accreditamento di verificatori.
Che disposizioni si adottano in relazione coi nuovo entranti al mercato?
Il 5 % della quantità totale di diritti di emissione costituirà una riserva per le installazioni o compagnie aeree che verranno incluse nello schema dopo il 2013 ("i nuovi entranti"). I diritti provenienti da questa riserva dovrebbero corrispondere a quelli che si assegnano ad installazioni esistenti dello stesso tipo.
La Commissione ha considerato le osservazioni formulate da tutti i soggetti interessati?
Durante il processo di revisione dello schema EU-ETS, la Commissione si è riunita in numerose occasioni con un gran numero di parti interessate. Ha tenuto conto dei loro suggerimenti e, in molti casi, li ha inclusi nella proposta e nella sua valutazione di impatto economico.
Che ruolo svolge un accordo internazionale e che conseguenze può avere per lo schema EU-ETS?
Quando si arriverà a un accordo internazionale, la Commissione rivedrà o abrogherà le norme comunitarie. Con le quali si stabilisce l'assegnazione di diritti in forma gratuita per casi giustificati alla luce dell'accordo internazionale.
Inoltre, la quantità di diritti per tutta l'Unione diminuirà nella percentuale che corrispondente all'aumento del compromesso di riduzione. La relazione tra le riduzioni che devono realizzare i settori compresi nello schema EU-ETS e quelli che non lo sono si mantiene invariabile.
Per quel che riguarda gli effetti dell'utilizzo di crediti per progetti CDM e JI (si veda la risposta alla domanda nº21).
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